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Con deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007 n. 79-7605, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 2007, è stata approvata la modulistica riportante le indicazioni operative per dare una prima applicazione ai contenuti dell'accordo Stato-Regioni relativo al regolamento CE/852/2004.
È prevista l'applicazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.) per la notifica dell'inizio di nuove attività operanti nel settore alimentare o per le modifiche sostanziali di attività esistenti.
Non è prevista alcuna incombenza per le imprese alimentari in esercizio, già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore.
La D.I.A. differita si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 (il cui art. 2, che regolamentava tali autorizzazioni, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193) o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici.
La D.I.A. semplice si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la